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Legge 28 del 15/3/2024 - Disposizioni in materia di amministrazioni straordinarie

Mar 25 2024 Giorgio Cherubini

Il 18 marzo 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 28 del 15 marzo 2024 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 gennaio 2024 n.4 recante disposizioni urgenti in materia di amministrazioni straordinarie delle imprese di carattere strategico, adottando ulteriori misure finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale delle imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale sottoposti all'amministrazione straordinaria.

In particolare, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, il decreto legge risulta composto da 12 articoli.

L'articolo 1, comma 1 interviene sulla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di cui al D.L. n. 347/2003 e consente, nei casi di società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali, ai soci che detengano almeno il 30 per cento delle quote societarie di ottenere l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, in caso di inerzia dell'organo amministrativo laddove in precedenza, tale facoltà era attribuita, nel caso di società partecipate dallo Stato, al solo socio pubblico detentore di una partecipazione di almeno il 30 per cento.

Dalla data di presentazione dell'istanza, fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria o al passaggio in giudicato del provvedimento con cui il tribunale respinge la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti l'insussistenza dei requisiti, non può essere chiesto l'avvio della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, né possono essere presentate o proseguite domande di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza disciplinati dal decreto legislativo n. 14 del 2019.


Il nuovo comma 1-bis interviene sul programma dell'amministrazione straordinaria, prevedendo che esso possa riguardare, in via alternativa alla cessione dei complessi aziendali, la cessione dei contratti o dei diritti, anche di natura obbligatoria, aventi a oggetto, in tutto o in parte, gli stessi complessi aziendali.


Il comma 1-ter dispone che, a seguito dell'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, il commissario straordinario, entro sei mesi dal provvedimento di ammissione, 
comunica il piano industriale al Ministero delle imprese e del made in Italy.

L'articolo 2 consente al Ministero dell'economia e delle finanze di concedere, previa richiesta motivata del commissario straordinario, uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024, in favore delle società che gestiscono 
gli impianti siderurgici della società Ilva s.p.a., qualora le stesse siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità produttiva e aziendale e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'articolo 2-ter traspone nell'atto in esame, con talune modifiche, quanto già disposto dall'articolo 2 del D.L. n. 9 del 2024. La norma stabilisce che, per l'anno 2024, sulle operazioni finanziarie di cui al precedente articolo 2-bis può essere altresì richiesta la concessione di un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse applicato sulle medesime operazioni.

L'articolo 2-quater, commi 1-3 traspone nell'atto in esame quanto già disposto 
dall'articolo 2 del D.L. n. 9 del 2024 e prevede la prededucibilità dei crediti vantati da determinate imprese, nonché dai cessionari e dai garanti di tali crediti, nei confronti dei committenti che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, e che siano stati ammessi all'amministrazione straordinaria successivamente al 3 febbraio 2024.

L'articolo 3, comma 1, concerne l'ambito di applicabilità di una normativa transitoria già vigente, relativa al riconoscimento, fino al 31 dicembre 2024, in deroga ai limiti generali di durata, del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille. In particolare, si prevede che, anche qualora sia disposta l'amministrazione straordinaria con conseguente prosecuzione dell'esercizio di impresa, resta fermo il beneficio summenzionato – nell'ambito del limite di spesa stabilito dalla norma già vigente – qualora il trattamento o la prosecuzione dello stesso sia già autorizzato o in corso di autorizzazione.

Si interviene poi sulla disciplina (di cui all'articolo 62 del D.lgs.), relativa alla alienazione dei beni dell'impresa insolvente
, prevedendosi che il commissario straordinario, previa autorizzazione del 
Comitato di sorveglianza, possa rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. 

Si modifica inoltre la norma (articolo 73 del D.lgs. n. 270) che prevede che il Tribunale – nei casi di programma di cessione dei complessi aziendali interamente portato a termine nei tempi (integrale cessione)– su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dichiari con decreto la cessazione dell'esercizio dell'impresa.



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