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L'Insolvenza Transfrontaliera

Set 06 2023
Nell’ambito del master in Business and Company Law: European and International Perspectives si è svolto presso l’Università Luiss di Roma il 7 luglio 2023 il convegno dal titolo “Codice della Crisi e circolazione di modelli all’interno dell’UE”, con i l patrocinio di INSOL EUROPE e di ISIR.

All’evento ha partecipato come relatore il Senior Partner di EXP Legal, Avv. Giorgio Cherubini, il cui intervento ha avuto quale titolo "L’insolvenza transfrontaliera: lo stato dell’arte in Italia.”

Nel corso del convegno, è stato trattato ampiamente l’impatto del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, entrato in vigore il 15 luglio 2022, che ha confermato la giurisdizione italiana sugli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza nei casi in cui il debitore ha in Italia il centro degli interessi principali (center of main interest, COMI) oppure una dipendenza, fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell’ Unione europea.

Interessante notare come il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza si sia limitato a specificare il criterio fondamentale di individuazione della giurisdizione italiana in materia di cross border insolvency in armonia con le norme internazionali ed europee, in particolare il Reg. UE n. 848/2015 e la Dir. UE n. 1023/2019, cosiddetta Insolvency, attuata dal decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83.

Nel contesto dell’attuale sviluppo globalizzato dei rapporti tra operatori economici, si è evidenziata l’indispensabile unicità della procedura concorsuale che può essere pienamente realizzata solo se l’unica procedura ha carattere globale ovvero universale, estendendo la sua operatività anche al di là dell’ordinamento di apertura.

Unicità e universalità della procedura concorsuale possono essere realizzate unicamente soltanto definendo a livello internazionale un comune criterio di collegamento per individuare l’ordinamento che disciplina apertura e svolgimento della procedura.

Hanno seguito questo criterio le norme europee che hanno fissato il COMI del debitore come criterio per la individuazione dell’ordinamento competente per la procedura concorsuale, pur dovendo necessariamente considerare le differenti discipline nazionali in materia concorsuale e le difficoltà operative a regolare con una unica procedura rapporti collocati in ordinamenti diversi e hanno dovuto consentire che in coordinamento con l’apertura di una procedura principale nell’ordinamento del Paese in cui si trova il COMI del debitore in crisi o insolvente, si possano aprire una o più procedure secondarie o locali davanti ai tribunali dei Paesi in cui si trovano dipendenze o beni del debitore.

Il Comi funge da altresì da criterio di determinazione della legge applicabile alla procedura, pur essendo nozione di natura autonoma e uniforme ed indipendente dalle normative nazionali.

Esperti e lungimiranti, pronti ad andare oltre le barriere e le convenzioni, aperti a sperimentare nuovi ambiti professionali, attenti all'Italia e al mondo.

       

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