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Il Regolamento (UE) 2021/784 sulla lotta alla diffusione di contenuti terroristici online

Lug 20 2022 Anais Caugant
Con l'emergere di nuove e complesse minacce riguardanti diversi settori legati alla sicurezza transfrontaliera, è stata evidenziata la necessità di una più stretta cooperazione in materia di sicurezza su tutti i livelli. Per questo motivo, è stata messa in atto dalla Commissione la Strategia dell'Unione sulla sicurezza dell'UE 2020-2025 al fine di individuare le aree prioritarie in cui l'UE può supportare gli Stati membri nel promuovere la sicurezza per i cittadini europei, con la sua Agenda antiterrorismo. Sulla base di questa strategia è stata emanata la Raccomandazione (UE) 2018/334 della Commissione sulle misure per combattere efficacemente i contenuti illegali online, data la continua presenza di contenuti terroristici sul web.

Infatti, come ha sottolineato di recente la Commissaria per gli Affari interni, Ylva Johansson, “con la recente sparatoria di massa in un supermercato di Buffalo, negli Stati Uniti, trasmessa online in live streaming, è chiaro che il nostro lavoro per rimuovere i contenuti terroristici online è fondamentale”. A tal fine è stato adottato il Regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea sulla lotta alla diffusione di contenuti terroristici online, che è entrato in vigore il 7 giugno 2022.

I. OBIETTIVO

La Regolamentazione sui contenuti terroristici online risponde alla necessità di contrastare la diffusione di contenuti da parte di gruppi terroristici, la quale è finalizzata a rendere pubblico il loro messaggio, radicalizzare, reclutare seguaci, facilitare e dirigere l'attività terroristica. Un chiaro esempio di tali condotte illecite risulta essere quanto avvenuto a Nizza in relazione all'omicidio terroristico del professore francese Samuel Paty. Nei giorni seguenti all’attentato sono infatti avvenute alcune azioni simili.

I servizi di hosting hanno una particolare responsabilità sociale sia per garantire che i loro servizi non vengano utilizzati impropriamente da parte dei terroristi - poiché tali attività illegali determinano in generale delle gravi conseguenze negative per la società, minano la fiducia degli utenti dei servizi di hosting e danneggiano i loro modelli di business - sia per aiutare a limitare la diffusione di contenuti terroristici online. Tuttavia, questa responsabilità deve essere bilanciata dalla considerazione dell'importanza fondamentale della libertà di espressione, poiché i fornitori di servizi di hosting svolgono un ruolo essenziale nell'economia digitale facilitando il dibattito pubblico e la distribuzione e la ricezione di informazioni, opinioni e idee.

Di conseguenza, il regolamento, pur fornendo un quadro giuridico per rimuovere o disabilitare l'accesso ai contenuti terroristici, garantisce che ciò avvenga nel modo più trasparente possibile e che i servizi di hosting e i fornitori di contenuti abbiano accesso ad un ricorso effettivo contro un ordine o una decisione di rimozione.

II. PUNTI PRINCIPALI DELLA REGOLAMENTAZIONE

La Regola dell'Ora stabilisce che i fornitori di servizi di hosting devono rimuovere i contenuti terroristici o disabilitare l'accesso ai contenuti terroristici in tutti gli Stati membri entro un'ora dal ricevimento dell'ordine di rimozione da parte dell'autorità competente dello Stato membro. Qualora il prestatore di servizi di hosting non possa ottemperare all'ordine di rimozione per causa di forza maggiore o per impossibilità de facto giustificata da ragioni tecniche o operative, ne informa l'autorità competente che ha emesso l'ordine di rimozione. Qualora il servizio di hosting non possa ottemperare all'ordine di rimozione perché contiene errori manifesti o non contiene informazioni sufficienti per la sua esecuzione, ne informa l'autorità competente che ha emesso l'ordine di rimozione e chiede i necessari chiarimenti (articolo 3).

Il prestatore di servizi di hosting è obbligato a tutelare i propri servizi contro la diffusione al pubblico di contenuti terroristici in maniera diligente, proporzionata e non discriminatoria, con riguardo ai diritti fondamentali degli utenti quali la libertà di espressione e di informazione. Pertanto, è esentato dall’obbligo di rimozione il materiale diffuso a fini didattici, giornalistici o di ricerca (articolo 5).
Esiste poi un obbligo di trasparenza per la piattaforma online e per le autorità competenti di riferire annualmente e pubblicamente sulla quantità di contenuti terroristici rimossi, sugli esiti di denunce e ricorsi, nonché sul numero e sul tipo di sanzioni irrogate sulle piattaforme online (articoli 7 e 8)
Il diritto all'informazione consente al fornitore dei contenuti di chiedere al prestatore dei servizi di hosting i motivi della rimozione o della disabilitazione fornendogli copia dell'ordine di rimozione e del suo diritto di impugnare l'ordine o la decisione di rimozione (articolo 11).

Il servizio di hosting che ha ricevuto un ordine di rimozione o una decisione ha diritto a un ricorso effettivo, vale a dire il diritto di impugnare tale ordine o decisione di rimozione dinanzi al tribunale competente (articolo 9). Inoltre, i prestatori di servizi di hosting preservano i contenuti terroristici per sei mesi dalla rimozione o dalla disabilitazione, in quanto sono necessari per i procedimenti di riesame amministrativo e giudiziario, per la gestione dei reclami verso la decisione di rimuovere o disabilitare l'accesso ai contenuti terroristici e per la prevenzione, accertamento, indagine e il perseguimento dei reati di terrorismo (articolo 6).

Allo stesso modo, i fornitori dei contenuti che hanno subito una rimozione o il cui accesso è stato disabilitato, hanno il diritto di impugnare tale ordine o decisione di rimozione dinanzi al tribunale competente (articolo 9) o presentare un reclamo chiedendo il ripristino del contenuto o di accesso. Il prestatore di servizi di hosting è tenuto ad informare il denunciante dell'esito del reclamo entro 2 settimane dal ricevimento (articolo 10).

Si segnala inoltre un obbligo di cooperazione tra i prestatori di servizi di hosting, le autorità competenti ed Europol. Tali soggetti si scambiano informazioni, si coordinano e cooperano tra loro, al fine rafforzare il coordinamento su informazioni e azioni. Inoltre, quando i prestatori di servizi di hosting vengono a conoscenza di contenuti terroristici che comportano un'imminente minaccia per la vita, informano tempestivamente le autorità competenti per l'indagine e il perseguimento dei reati (articolo 14).

III. SANZIONE DI NON CONFORMITA’

Spetta agli Stati membri la definizione delle norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni del presente Regolamento da parte dei prestatori di servizi di hosting, tenendo conto delle circostanze pertinenti come le precedenti violazioni, del fatto che l'infrazione sia stata intenzionale o colposa e delle dimensioni della piattaforma, al fine di garantire che le sanzioni siano proporzionate, secondo l'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. La Commissione Europea, ha affermato che le sanzioni pecuniarie possono arrivare fino al 4% del fatturato della piattaforma.
Pertanto, questa regolamentazione integra il Codice di condotta per combattere l'illegale incitamento all'odio razzista e xenofobo online, lanciato a maggio 2016 con quattro grandi società di Informatica (Facebook, Microsoft, Twitter e Youtube) poiché tale comportamento è spesso all'origine di successive azioni terroristiche.

Esperti e lungimiranti, pronti ad andare oltre le barriere e le convenzioni, aperti a sperimentare nuovi ambiti professionali, attenti all'Italia e al mondo.

       

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