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Le misure del Governo italiano sulla crisi in Ucraina

Mar 25 2022

L’escalation militare in Ucraina ha portato i paesi occidentali ad interrogarsi su come affrontare la crisi politica ed economica che ne è derivata. Dall’inizio del conflitto, infatti, quasi trenta nazioni hanno stabilito di fornire armamenti alle forze armate ucraine. L’Italia si è subito mostrata a favore di tale linea politica, adottando dei provvedimenti normativi volti non solo a fornire un supporto militare all’Ucraina ma anche a mitigare le conseguenze economiche derivanti dal conflitto.

Tali provvedimenti sono:

  • Decreto-legge n. 14 del 25 febbraio 2022 “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”;
  • Decreto-legge n. 16 del 28 febbraio 2022 “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina”;
  • Decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022 “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”.


Decreto-legge n. 14/2022 “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”

Il provvedimento in esame introduce in primo luogo (art. 1) disposizioni che autorizzano la partecipazione dell’esercito italiano al rafforzamento delle operazioni NATO sul versante orientale dell'Alleanza, prevedendo:

  • un incremento della presenza in Lettonia;
  • un potenziamento della sorveglianza aerea e navale dell’Alleanza.

Con tale decreto, il Governo ha, altresì, autorizzato la cessione all’Ucraina “a titolo gratuito, di mezzi e materiali di equipaggiamento militari non letali di protezione” (art. 2).

Il provvedimento in esame ha poi previsto, nelle disposizioni successive, la semplificazione delle procedure di assistenza nei confronti dell'Ucraina (art. 3) e il potenziamento degli uffici all’estero e dell'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri (art. 4 e 5).

Decreto-legge n. 16/2022 “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina”

Come si è anticipato all’inizio della presente trattazione, a distanza di pochi giorni dal primo intervento, l’Esecutivo ha voluto integrare la normativa emergenziale attraverso l’emanazione del Decreto-legge n. 16/2022 recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina”.

Il summenzionato decreto ha, nuovamente, autorizzato la cessione di mezzi ed equipaggiamenti militari in favore dell’Ucraina (art. 1), tuttavia omettendo di circoscrivere tale fornitura agli equipaggiamenti considerati “non letali”.

Il nuovo intervento ha, altresì, affrontato per la prima volta i problemi derivanti dall’instabilità dell’offerta di gas naturale nel territorio italiano dovuta al conflitto bellico. L’art. 2, infatti, si prefigge l’obiettivo di riempire gli stoccaggi di gas per l’anno termico 2022-2023, attraverso la riduzione programmata dei consumi prevista dal Piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale.

Considerata l’emergenza umanitaria in corso e, quindi, far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza saranno incrementate di 54.162.000 euro per l'anno 2022 (art. 3).

Decreto-legge n. 21/2022 “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”

L’ultimo intervento normativo adottato in ordine temporale dall’Italia è il Decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022.

La misura prevede in primo luogo (art. 1) la riduzione temporanea delle accise sulla benzina e sul gasolio producendo così un abbassamento del loro prezzo di 25 centesimi per ogni litro. Gli artt. 3 e 4 del decreto introducono, inoltre, dei crediti d’imposta destinati a: 

  • imprese non considerate a forte consumo di energia elettrica dotate di contatori. Il credito è pari al 12% della spesa sostenuta nel secondo trimestre del 2022 ed è riconosciuto qualora il prezzo dell’energia abbia subito un incremento del costo al 30% rispetto al medesimo trimestre dell'anno 2019;
  • imprese non considerate a forte consumo di gas naturale. In questo caso il credito è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas nel secondo trimestre del 2022, qualora il prezzo dello stesso abbia subito un incremento del costo al 30% rispetto al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il suddetto credito d’imposta è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e intermediari finanziari. Sono, inoltre, incrementati i crediti d’imposta riconosciuti dal Decreto-legge n. 17/2020 in favore di imprese a forte consumo di energia elettrica e a forte consumo di gas naturale (art. 5).

È stato, poi, disposto il potenziamento delle attività di sorveglianza sui prezzi, incrementando i poteri riconosciuti al Garante per la sorveglianza dei prezzi, il quale è tenuto ad operare con la partecipazione di imprese e associazioni di categoria, al fine di monitorare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo (art. 7).

Il decreto in esame si pone, altresì, lo scopo di sostenere le imprese in difficoltà attraverso la rateizzazione delle bollette per i consumi energetici. Viene, quindi, concessa alle imprese italiane la possibilità di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici relativi ai mesi di maggio e giugno 2022. Al fine di soddisfare tali esigenze è previsto il rilascio di garanzie da parte di SACE S.p.A. in favore di banche e istituti di credito (art. 8).

Un’altra importante novità è collegata alle misure intraprese al fine di sostenere il settore dell’autotrasporto, particolarmente colpito dalla crisi economica derivante dal conflitto. A tal riguardo, occorre segnalare l’istituzione di un Fondo per il sostegno del settore dell’autotrasporto con una dotazione di circa 500 milioni di euro allo scopo di mitigare gli aumenti dei prezzi dei carburanti (art. 17).

Con gli artt. 24-28 vengono, infine, introdotte delle modifiche alla normativa in materia di Golden Power.

Tra le misure introdotte, si segnalano le seguenti: 

  • nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, le operazioni oggetto di notifica comprenderanno anche quelle che hanno per effetto modifiche alla titolarità o alla disponibilità degli attivi, similmente a quanto avviene oggi per gli altri settori;
  • è introdotta, per l’impresa acquirente e per l’impresa target, la notifica congiunta dell’operazione, in modo da evitare una notifica da parte dell’impresa acquirente e una notifica successiva da parte dell’impresa target una volta rinnovati gli organi sociali;
  • sono stabilizzate, quanto al termine di efficacia che verrebbe meno il 31 dicembre 2022, alcune previsioni relative sia all’obbligo di notifica delle acquisizioni di minoranza da parte di operatori extra-UE, sia all’obbligo di notifica delle acquisizioni di controllo da parte di operatori intra-UE;
  • è rivista la disciplina dei poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologica 5G e cloud;
  • saranno individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica delle operazioni, dei termini e delle procedure relativi all’istruttoria, senza che sia necessaria la delibera del Consiglio dei ministri, per la definizione dei procedimenti in caso di mancato esercizio dei poteri speciali;
  • saranno altresì individuate le modalità di presentazione di una pre-notifica delle operazioni al fine di ricevere una preliminare valutazione circa l’effettiva applicabilità della disciplina in materia di golden power e l’autorizzabilità dell’operazione.

La normativa emergenziale, poi, prevede anche il rafforzamento della sicurezza delle reti e dei servizi informatici attraverso la previsione dell’obbligo di diversificazione dei prodotti in uso appartenenti a categorie particolarmente sensibili, quali ad esempio gli antivirus o gli antimalware.

Tale obbligo è volto quindi a prevenire il rischio che le aziende produttrici di prodotti tecnologici legati alla Federazione Russa non siano più in grado di fornire tali beni.

L’art. 31 del decreto in esame, infine, rubricato “Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina” è volto ad attuare forme di accoglienza diffusa da definire mediante i Comuni, i Centri di servizio per il volontariato e gli enti del terzo settore, riconoscendo per tali finalità una somma complessiva non superiore a 348 milioni di euro per l'anno 2022, attraverso le risorse del Fondo per le Emergenze Nazionali.

  

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