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Circolare informativa n. 14/2020. Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020.

Set 07 2020

Autore: Dott. Simone Maria d'Arcangelo

1. Premessa

L’articolo 28 del Decreto Legge 104 del 14 agosto 2020 (c.d. “Decreto Agosto1”) ha introdotto ulteriori misure per il sostegno ed il rilancio dell’economia fra cui, all’articolo 110, la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni di cui si fornisce una prima sintesi con la presente informativa.

Simone Maria d'Arcangelo

2. Ambito di applicazione soggettivo

Le società di capitali e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato che adottano i principi contabili nazionali (“OIC adopter”) nella redazione del bilancio possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni in società controllate e in società collegate costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

 

3. Ambito di applicazione oggettivo

Possono formare oggetto di rivalutazione

  • i beni di impresa
  • le partecipazioni in società controllate
  • le partecipazioni in società collegate costituenti immobilizzazioni,

risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Esulano dall’ambito di applicazione della norma gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa (c.d. “beni merce”), l’avviamento e le spese capitalizzate.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo al 2019 e può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

La possibilità di procedere alla rivalutazione anche di un solo bene senza vincoli di categoria rappresenta un elemento di indubbio interesse che verosimilmente contribuirà all’applicazione della norma rivalutativa in commento.

A mero titolo esemplificativo, all’interno di una specifica categoria di beni (immobili, macchinari, ecc.) comprensiva di più unità, sarà possibile procedere alla rivalutazione anche di uno solo di essi lasciando inalterato il valore degli altri.

Alla luce della recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 17371 del 19 agosto 2020, si auspica un intervento chiarificatore in merito al valore da indicare ai fini del test di operatività per le società di comodo, qualora il contribuente effettui la sola rivalutazione civilistica dei beni.

 

4. Effetti civilistici e fiscali della rivalutazione

Il maggior valore attribuito ai beni può essere riconosciuto ai fini IRES e IRAP dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 3 per cento sia per i beni ammortizzabili e che per quelli non ammortizzabili.

Ciò significa che, ai fini pratici, le quote di ammortamento determinate sul costo rivalutato “fiscalmente riconosciuto” saranno deducibili a partire dall’esercizio 2021.

Giova evidenziare, che il riconoscimento fiscale dei maggior valori mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva è opzionale potendosi realizzare l’ipotesi di una rivalutazione ai soli fini civilistici che, pur non generando alcun vantaggio di tipo fiscale, consentirebbe alla società di incrementare il proprio patrimonio netto costituendosi una “riserva” da utilizzare per assorbire eventuali perdite di bilancio.

Se gli ammortamenti viene riconosciuta valenza fiscale a far data dall’esercizio successivo a quello nel corso del quale è stata operata la rivalutazione, per esplicita previsione di legge, per le cessioni a titolo oneroso, assegnazioni ai soci o destinazioni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, il costo “rivalutato” assumerà rilevanza fiscale solo dopo il quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita.

 

5. Il saldo attivo di rivalutazione

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva nella misura del 10% da versare con le modalità di cui si dirà al punto successivo.

 

6. Modalità di pagamento delle imposte sostitutive

Le imposte sostitutive dovranno essere versate, in un massimo di tre rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre rate con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta successivi.

Gli importi da versare possono formare anche oggetto di compensazione ai sensi del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

 

7. Imprese operanti nel settore turistico alberghiero

Per sostenere i settori alberghiero e termale, le società operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono, potranno procedere alla rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, negli esercizi 2020 e/o 2021, ottenendo gratuitamente il riconoscimento fiscale del costo rivalutato senza necessità di procedere al versamento dell'imposta sostitutiva del 3 per cento.

Saranno tenute solo al versamento dell’imposta sostitutiva del 10% qualora decidessero di procedere all’affrancamento, non obbligatorio, della riserva da rivalutazione.

Il maggior valore sarà pertanto immediatamente efficace sia ai fini del computo degli ammortamenti che ai fin del calcolo del plafond per la deducibilità delle spese di manutenzione, mentre ai fini del computo delle plusvalenze da realizzo sarà necessario attendere fino al quarto anno successivo a quello nel corso del quale è stata effettuata la rivalutazione.

 

8. Considerazioni conclusive

Ai fini di una applicazione ponderata ed economicamente conveniente della norma di rivalutazione si ritiene utile ricordare che, se da un lato, la rivalutazione dei beni comporterà gli indubbi vantaggi di costituire una riserva in sospensione di imposta che potrà essere utilizzata per assorbire, in tutto o in parte, le eventuali perdite di bilancio del 2020 nonché la possibilità di allineare ai valori correnti il costo di beni con indiscutibili vantaggi fiscali derivanti dalla deducibilità delle maggiori quote di ammortamento e delle eventuali maggiori spese di manutenzione (per effetto dell’ampliamento della base di calcolo cui parametrare il 5% previsto dal TUIR) a fronte del versamento di una imposta sostitutiva di entità estremamente ridotto, dall’altro occorrerà tenere in debita considerazione la effettiva capacità del conto economico della società a “sostenere”, a far data dall’esercizio 2021, i maggiori ammortamenti derivanti dalla rivalutazione del costo del bene a nonché gli effetti che la rivalutazione fiscale (e non anche solo “civilistica”) avrà ai fini della disciplina sulle “società di comodo”.

A far data dal 2021, infatti, il maggior valore “fiscalmente riconosciuto” assumerà rilievo anche ai fini del calcolo dei ricavi presunti delle società non operative.

 

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Note
1 Il testo del Decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020 ed è entrato in vigore in data 15 agosto 2020.

 

Normativa e prassi di riferimento

  • Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020, recante “Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'economia” (c.d. Decreto “Agosto”);
  • 2. D. Legge 8 Aprile 2020, n. 23 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” convertito dalla Legge n. 40/2020;
  • 3. Relazione tecnica al Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020.

 

NOTA BENE - Le informazioni contenute nella presente informativa vengono fornite con l’intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. Lo Studio declina qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare.

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