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Circolare informativa n. 13/2020. Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari su stampa quotidiana e periodica, anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Set 07 2020

Autore: Dott. Simone Maria d'Arcangelo

Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari, il primo comma dell’articolo 98 del D. Legge 17 marzo 2020, n. 18, ha introdotto, per il 2020, un regime straordinario di accesso al credito di imposta previsto per gli investimenti pubblicitari sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali disciplinato dall’articolo 57-bis del D. Legge 24 Aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 Giugno 2017, n. 96.

Simone Maria d'Arcangelo

La modifica, limitatamente al solo anno d'imposta 2020, prevede la determinazione nella misura unica del 30% degli investimenti pubblicitari effettuati nel corso dell'esercizio 2020, anziché nel limite del 75% dei soli investimenti incrementali rispetto all'esercizio precedente.

Con l’articolo 186 del D. Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto "Rilancio") è stata successivamente modificata anche la percentuale dell'importo dell'investimento pubblicitario agevolabile, che è passata dal 30% al 50%.

Le due norme in commento da un lato hanno innalzato la soglia del credito riconosciuto in misura pari al 50% dell’investimento effettuato e, dall’altro, hanno eliminato il limite dell’investimento incrementale rispetto all’anno precedente.

Il credito d’imposta spetta in relazione agli investimenti effettuati nell’anno: non è necessario, pertanto, aver sostenuto nell’anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione, requisito invece previsto per il riconoscimento del credito d’imposta «a regime», unitamente alla condizione del valore incrementale degli stessi investimenti (superiore almeno dell'1 per cento rispetto al valore di quelli effettuati nell’anno precedente).

Limitatamente all’anno di imposta 2020, il credito d’imposta è concesso, ai medesimi soggetti previsti dalla norma istitutiva dell’agevolazione, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti del regime «de minimis» previsto dai Regolamenti europei nel rispetto dello stanziamento previsto per l’anno 2020 pari a 60 milioni.

Preme evidenziare che l’agevolazione in commento è stata estesa anche agli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato.

Per quanto concerne la presentazione della comunicazione telematica di accesso al credito d’imposta, la norma ha prorogato al 30 settembre del 2020 ferma restando la validità delle comunicazioni telematiche già presentate nel periodo compreso tra il 1 ed il 31 marzo 2020.

 

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Normativa e prassi di riferimento

  • D. Legge 17 marzo 2020, n. 18, articolo 98;
  • D. Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto "Rilancio"), articolo 186;
  • D. Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96. Articolo 57-bis;
  • Circolare n. 25/E dell’Agenzia delle Entrate del 20 Agosto 2020 rubricata “Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

 

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