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Residenza in Italia: presupposto per le persone fisiche ad alta capacità di reddito per godere del beneficio fiscale per i redditi prodotti all’estero (Flat Tax)

Nov 10 2017

Autori: Antonello Corrado, Emanuele Cretaro

Un particolare regime fiscale di favore alle persone fisiche che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia è stato inserito con l’articolo 24-bis del TUIR dall’articolo 1, comma 152, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. "Legge di bilancio 2017").

Antonello Corrado
Emanuele Cretaro
 

Tale previsione normativa (per il cui approfondimento rimandiamo alla newsletter del Dott. Simone Maria d’Arcangelo), rivolta ad attrarre ed incentivare il trasferimento della residenza in Italia di persone fisiche, ad alta capacità di reddito, prevede che in alternativa alla disciplina ordinaria (disciplinata dall’ Art. 24 del TUIR)1, venga applicata allo straniero un regime fiscale speciale e in certi casi particolarmente favorevole.

Il regime opzionale - al quale possono accedere soggetti che non siano stati residenti in Italia, in almeno nove dei dieci periodi d’imposta che precedono l’inizio del periodo di validità dell’opzione ed anche soggetti provenienti dai c.d. stati "black list" - consente di versare un’imposta di Euro 100.000,00 sostitutiva dell’imposta sui redditi delle persone fisiche, per tutti i redditi prodotti all’estero (fatta eccezione per le plusvalenze da cessioni di partecipazioni qualificate in soggetti esteri, realizzate entro cinque anni dal trasferimento in Italia).

Per i redditi prodotti in Italia, invece, si applicano le aliquote IRPEF ordinarie.

I contribuenti in possesso dei requisiti possono aderire al nuovo regime al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, riferita al periodo d’imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale in Italia o in quello immediatamente successivo.


Presupposto indifferibile per l’applicazione della norma è l’ottenimento della residenza fiscale in Italia

La residenza fiscale in Italia è “di fatto”, ove lo straniero sia presente nel territorio italiano per almeno 183 giorni nel corso dell’anno solare o si acquista “di diritto”, se lo straniero si iscrive nel registro della popolazione residente tenuta dal Comune presso il quale lo straniero fissa il proprio domicilio. In entrambi i casi il soggetto interessato al beneficio fiscale avrà l’onere di adempiere l’obbligo dichiarativo in italia nonché inviare una istanza di interpello che consente una valutazione preventiva dell’Amministrazione finanziaria sull’ammissibilità al regime di favore.

L’ iscrizione come residente è concessa ai cittadini UE, che dispongono di un alloggio in Italia, sulla base del principio dalla libera circolazione e stabilimento.
Per gli stranieri extra UE la residenza si può ottenere a seguito della concessione di permesso di soggiorno in Italia di durata superiore a 90 giorni, “Visto per soggiorno di lunga Durata o Nazionali – V.N”.

È di tutta evidenza che i soggetti interessati al beneficio fiscale consistente nel pagamento di un’imposta sostitutiva di Euro 100.000,00 e quindi titolari di redditi prodotti all’estero di entità particolarmente rilevante, saranno persone "benestanti" e nella maggior parte dei casi interessati all’ingresso ed alla residenza in Italia per motivi di alto profilo, attività imprenditoriali o professionali, per effettuare investimenti o per fissare in Italia la residenza elettiva, esigenze che vedono corrispondenza nelle seguenti categorie di VN:

  • Lavoro autonomo per:
    (i) svolgimento di attività di libero professionista, o
    (ii) svolgimento di attività imprenditoriale, o
    (iii) assunzione di figure societarie (anche Start Up);
  • Lavoro subordinato di alto profilo o per casi particolari;
  • Investimenti cospicui in diversi settori economici;
  • Scelta dell’Italia come residenza elettiva.


Visto per "lavoro autonomo"

Il visto per lavoro autonomo consente l’ingresso per soggiorno di lunga durata, a tempo determinato e rinnovabile, allo straniero che intenda esercitare un’attività professionale o lavorativa a carattere non subordinato.

L’ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti all’Unione europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato un’attività non occasionale di lavoro autonomo può essere consentito a condizione che l’esercizio di tali attività non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea.

Lo straniero che intenda esercitare in Italia una attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie, deve dimostrare (a) di disporre di risorse adeguate per l’esercizio dell’attività che intende intraprendere in Italia; (b) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l’esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l’iscrizione in albi e registri, (c) di essere in possesso di una attestazione dell’autorità competente in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione o della licenza prevista per l’esercizio dell’attività che lo straniero intende svolgere.

Per l’ottenimento di questa tipologia di visto, il cittadino straniero deve comprovare:

  • la disponibilità di un alloggio idoneo;
  • la percezione di un reddito, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge;
  • il nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso, rilasciato dalla Questura territorialmente competente.

Ulteriori documenti sono richiesti per le singole categorie di Visto:

  • Nel caso in cui il visto di ingresso sia finalizzato all’assunzione di carica di presidente, membro del CDA ovvero revisore legale dei conti di società per azioni, a responsabilità limitata o in accomandita per azioni già in attività da almeno tre anni, sono richiesti, inoltre:
    (i) certificato di iscrizione della società nel registro delle imprese;
    (ii) copia di una formale dichiarazione di responsabilità, preventivamente rilasciata o inviata dal legale rappresentante della società alla competente Direzione provinciale del lavoro;
    (iii) dichiarazione del rappresentante legale della società che assicuri, in favore del richiedente, un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

In tali casi, non è richiesta alcuna attestazione circa i parametri finanziari di riferimento di cui al comma 3 dell’art. 39 del D.P.R. n. 394/19992.

  • Per quanto riguarda gli sportivi stranieri che sono chiamati a svolgere prestazioni sportive di lavoro autonomo, a titolo professionistico o dilettantistico, è richiesta l’esibizione della dichiarazione nominativa d’assenso rilasciata dal CONI.
  • Per quanto concerne il settore dello spettacolo, il visto d’ingresso per lavoro autonomo è concesso esclusivamente in favore di artisti stranieri di chiara fama, o di alta e nota qualificazione professionale, e di artisti o complessi ingaggiati da noti enti teatrali, dalla R.A.I., da note emittenti televisive private o da enti pubblici di particolare rilevanza.
    I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto in questo caso sono:
    (i) il deposito di una copia dell’atto contrattuale di lavoro autonomo;
    (ii) il rilascio di una copia di una formale dichiarazione di responsabilità, nella quale si indichi che in virtù del contratto stipulato non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;
    (iii) l’ottenimento di un nulla osta provvisorio ai fini dell’ingresso rilasciato dalla Questura territorialmente competente;
    (iv) la disponibilità di una idonea sistemazione alloggiativa.
  • Per quanto concerne le Start – Up, possono richiedere un visto d’ingresso per lavoro autonomo Startup, i cittadini stranieri extra-UE che intendono costituire ed avviare sul territorio italiano un’impresa Startup innovativa come definita all’art. 25, comma 2, del DL 179/2012 – anche avvalendosi dei servizi di accoglienza offerti dagli incubatori certificati di cui all’art. 25, comma 5, dello stesso Decreto Legge.
    La procedura individuata per il rilascio del visto è snella e semplice e si basa sulla valutazione della validità delle iniziative Startup da parte di un Comitato tecnico istituito presso il Ministero dell’Industria e lo Sviluppo Economico, che prende in considerazione anche i servizi di accoglienza offerti dagli incubatori certificati di imprese Startup, che ospitano e sostengono le idee imprenditoriali stimate ad alto potenziale di ritorno economico.
    Tra i requisiti richiesti per ottenere lo Startup Visa, oltre a quello basilare di voler costituire una Startup innovativa vi è  l’obbligo di dimostrare la disponibilità di risorse finanziarie non inferiori a 50.000,00 Euro (attraverso finanziamenti concessi da fondi di venture capital o altri investitori, oppure ottenuti tramite crowd funding, o ancora rilasciati da enti governativi o non governativi italiani o stranieri).
    Facilitazioni particolari sono previste, inoltre, per gli stranieri che abbiano ricevuto la disponibilità di un incubatore certificato ad accoglierli presso le proprie strutture per la costituzione di una Startup innovativa.


Visto per "lavoro subordinato"

Il visto per lavoro suordinato consente l’ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che sia chiamato in Italia a prestare un’attività lavorativa a carattere subordinato.
Ai fini del rilascio del visto d’ingresso, lo Sportello Unico per l’immigrazione provvederà a comunicare alla competente rappresentanza diplomatico – consolare, il proprio nulla osta.
Tale nulla osta deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi dalla data di emissione.
Per l’ottenimento del nulla osta il lavoratore subordinato straniero deve presentare la seguente documentazione:3

  • La richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
  • Idonea documentazione attestante la disponibilità di una sistemazione alloggiativa;
  • La proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell’impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel paese di provenienza;
  • Dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
  • Per i dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell’Organizzazione mondiale del commercio, ovvero di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro stato membro dell’Unione europea, il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato4.
    La comunicazione è presentata allo sportello unico per l’immigrazione, il quale, verifica l’insussistenza di motivi ostativi all’ingresso dello straniero.
    Entro otto giorni dall’ingresso in Italia, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l’immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno5.
  • Per i lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sedi all’estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall’estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche, nel caso siano dipendenti di persone fisiche o giuridiche residenti in uno Stato dell’Unione europea, il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione ha luogo.
    Unitamente alla suddetta comunicazione il datore di lavoro deve rilasciare una dichiarazione attestante la regolarità della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell’ Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro.
  • Il visto d’ingresso per lo svolgimento in Italia di lavoro nel campo delle professioni sanitarie è subordinato, oltre che al possesso di tutti i requisiti suddetti, anche dal preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della salute.
  • Per i lavoratori occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari, o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia, ovvero di funzionari diplomatici, le richieste di visto dovranno essere avanzate con nota verbale per le vie diplomatiche, e la concessione del visto è sempre subordinata all’acquisizione del preventivo nulla osta del Ministero degli affari esteri.
  • Ai fini del rilascio del visto d’ingresso in favore dei docenti di scuole e università straniere operanti in Italia, lo sportello unico per l’immigrazione provvede a comunicare, alla competente rappresentanza diplomatico – consolare, il proprio nulla osta.


Visto per "residenza elettiva"

Il visto per residenza elettiva consente l’ingresso in Italia, ai fini del soggiorno, allo straniero che intenda stabilirsi nel nostro Paese e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa.
A tal fine, lo straniero dovrà fornire adeguate e documentate garanzie circa la disponibilità di un’abitazione da eleggere a residenza, e di ampie risorse autonome, stabili e regolari, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità nel futuro.


Ingresso e soggiorno per investitori

L’ingresso e il soggiorno per periodi superiori a tre mesi sono inoltre consentiti agli stranieri che intendono effettuare:

  • un investimento di almeno euro 2.000.000 in titoli emessi dal Governo italiano e che vengano mantenuti per almeno due anni;
  • un investimento di almeno euro 1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 500.000 nel caso tale società sia una start-up innovativa iscritta nella apposita sezione speciale del registro delle imprese;
  • una donazione a carattere filantropico di almeno euro 1.000.000 a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell’immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici.


Dettagli procedurali

Lo straniero che richiede il visto deve, di regola, rivolgersi personalmente alla Rappresentanza diplomatico - consolare territorialmente competente nel Paese dove risiede abitualmente, per essere sentito circa i motivi e le circostanze del soggiorno e per depositare tutta la documentazione richiesta, brevemente descritta in precedenza.

Per il completamento della domanda occorreranno documenti e certificazioni per la maggior parte da predisporsi in Italia e che possono mutare a seconda del tipo di visto che si richiede. Di seguito un elenco esemplificativo:

  • nulla osta Questura;
  • il certificato completo di iscrizione della società nel registro delle imprese;
  • dichiarazione del rappresentante legale della società che assicuri in favore del richiedente un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
  • delibera conferimento incarichi societari e relativi emolumenti;
  • un contratto di acquisto o di locazione di un immobile; o dichiarazione di disponibilità di immobile resa ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge n. 15/1968;
  • documentazione che attesti la disponibilità di un reddito sufficiente all’auto sostentamento per l’anno precedente a quello di richiesta del visto;
  • l’attestazione relativa all’ individuazione delle risorse necessarie all’attività imprenditoriale, commerciale o artigianale da intraprendere, rilasciata dalla Camera di commercio competente per il territorio di svolgimento dell’attività;
  • attestazione dell’iscrizione ad Albi o Registri;
  • certificato carichi pendenti e casellario giudiziale dell’eventuale datore di lavoro.

Tutta le complesse e burocratiche procedure descritte richiedono un forte e costante coordinamento tra richiedente il Visto, le autorità italiane presenti nel luogo di residenza del richiedente e le autorità italiane presenti sul territorio italiano, competenti per l’emissione dei documenti necessari per la concessione del Visto. Il know how della materia e la visione d’insieme della procedura e delle sue fasi e finalità richiede assistenza e consulenza adeguata, sia preventiva che durante lo svolgimento delle procedure.

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1La quale prevede che nei confronti dei non residenti, l’imposta si calcoli applicando l’aliquota sul reddito complessivo prodotto dagli stessi.

2"Anche per le attività che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo o autorizzatorio, lo straniero e' tenuto ad acquisire presso la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui l'attività' lavorativa autonoma deve essere svolta o presso il competente Ordine professionale, l'attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività".

3Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni per: (i) favoreggiamento dell’immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; (ii) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; (iii) reati concernenti l’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

4Tale contratto è redatto ai sensi dell’articolo 5 – bis del D.L. n. 286/1998 il quale prevede che:

Contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

  • Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:
    • la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
    • l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
  • Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
  • Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto dall'articolo 22 presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.

5Tali disposizioni si applicano esclusivamente ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell’Interno un apposito protocollo di intesa con cui i medesimi datori di lavoro garantiscano la capacità economica richiesta e l’osservanza delle prescrizioni del contratto di lavoro di categoria previsto dalla normativa italiana.

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