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Circolare informativa. “Definizione ruoli Equitalia”

Dic 06 2016

Autore: Simone Maria d'Arcangelo

La Legge n. 225/20161 di conversione del D. Legge 22 ottobre 2016, n. 1932 oltre ad estendere la rottamazione ai ruoli affidati ad Equitalia sino al 2016 ha ulteriormente modificato l’istituto della “definizione agevolata” dei carichi affidati all’agente della riscossione ampliando il numero delle rate e ridefinendo il calendario degli adempimenti.

Simone Maria D'Arcangelo

Ambito di applicazione soggettivo della norma

La norma prevede che i debitori (persone fisiche, società, ditte individuali, professionisti) possano estinguere la propria posizione debitoria con il versamento:

  • delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi legali;
  • delle somme maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento mentre non saranno più dovute le somme iscritte a ruolo e dovute a titolo di:
    • sanzioni;
    • interessi di mora (ai sensi dell’articolo 30, comma 1 del DPR n. 602 del 1973)3.
    • sanzioni e somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali (di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46). I ruoli che possono formare oggetto di definizione sono quelli affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2016 (in sede di conversione è stato esteso l’ambito di applicazione temporale della norma dal 2015 al 20164).

Ambito di applicazione oggettivo della norma

La definizione agevolata si può applicare alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto i seguenti tributi:

  • IRPEF
  • IRES
  • IRAP
  • Contributi previdenziali e assistenziali
  • IVA (fatta eccezione per quella riscossa all'importazione).

Anche i ruoli emessi da Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni, quali ad esempio quelli relativi all’ICI o all’IMU rientrano nella definizione agevolata.
Discorso a parte merita, invece, la definizione delle cartelle di pagamento relative alle violazioni del codice della strada per le quali sarà necessario procedere al pagamento integrale della multa, escludendo comunque gli interessi e le maggiorazioni previste per i tardati pagamenti, dalla Legge di Depenalizzazione del 1981 (articolo 6, comma 11).

Sono esclusi dall’ambito di applicazione oggettiva della norma:

  • le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999;
  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

La procedura per la richiesta della definizione agevolata

Il debitore interessato alla definizione della propria posizione debitoria, dovrà presentare entro il 31 marzo 2017 (e non più entro il 22 gennaio 2017 come inizialmente previsto) apposita richiesta di definizione agevolata che dovrà evidenziare il numero di rate in cui si intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione.
Qualora i ruoli di cui si chiede la definizione abbiano dato origine a contenziosi, tra le condizioni indefettibili per accedere all’istituto condonativo è prevista la rinuncia scritta in sede di presentazione del modello di adesione alla definizione agevolata Equitalia.
Ricevuta la richiesta l'agente della riscossione comunicherà entro il 31 maggio 2017 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate eventualmente richieste, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
I contribuenti potranno ottenere un piano di rateazione fino ad un massimo di 5 rate (sulle quali sono dovute gli interessi a partire del 1 Agosto 2017 nella misura di legge) da versarsi secondo le modalità di seguito elencate:

  • il settanta per cento delle somme dovute dovrà essere versato entro il 2017, in tre rate di pari importo, con scadenza nei mesi di luglio, settembre e novembre;
  • il restante trenta per cento delle somme dovute dovrà essere versato nel 2018, in due rate di pari importo, con scadenza nei mesi di aprile e settembre5.
  • Il mancato pagamento ovvero l’insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata ovvero di una rata del piano di dilazione previsto comporta la decadenza dal beneficio della sanatoria.
La definizione può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, a condizione che, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal l Ottobre al 31 Dicembre 2016.
In tale ipotesi:
  • ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonché di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;
  • restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive;
  • il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.
Qualora il debitore, per effetto dei pagamenti parziali avesse già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione dovrà comunque manifestare la volontà di aderirvi.
Per chi ha già versato delle somme a Equitalia, invece, nessuna possibilità di richiedere il rimborso di sanzioni, interessi di rateizzazione, mora o somme aggiuntive, dovute sui contributi e premi previdenziali.
Al contrario, qualora l’ammissione al beneficio determina un saldo a debito pari a zero visto il venir meno dell’obbligo di pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora, il contribuente deve comunque presentare la richiesta di accesso alla sanatoria secondo le modalità descritte sopra.
In caso di adesione, con il primo pagamento o in unica soluzione, scatta in automatico la revoca dei piani di rateazione in corso.
Nessuna possibilità di riduzione dei ruoli, invece, se l’ultima rata scade entro la fine dell’anno 2016.

Effetti della domanda di definizione agevolata

La presentazione della richiesta di definizione agevolata preclude all’agente della riscossione la possibilità di avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che:

  • non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo; ovvero
  • non sia stata presentata istanza di assegnazione; ovvero
  • non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati

Modalità di pagamento della definizione agevolata

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato: a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella richiesta di definizione; b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla propria comunicazione qualora il debitore non avesse richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera precedente; c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

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1 Pubblicata nel supplemento n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 283 del 2 dicembre 2016.
2 Rubricato “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”.
3 Gli interessi di mora sono oneri aggiuntivi, previsti dalla legge, che si applicano alle somme da pagare in caso di scadenza dei termini previsti. Gli interessi di mora, decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella/avviso, si applicano giornalmente sulle somme richieste a partire dalla data della notifica e fino alla data del pagamento. A partire dai ruoli consegnati dal 13 luglio 2011, gli interessi di mora non sono più calcolati sulle sanzioni pecuniarie tributarie e sugli altri interessi.
4 Entro il 28 febbraio 2017 l’agente della riscossione, con posta ordinaria, è tenuto ad avvisare il debitore dei carichi affidati nell’anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l’informazione di presa in carico delle somme per la riscossione (art. 29, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del D.L. 78/2010) ovvero notificato l’avviso di addebito di cui all’articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010.
5 Nella precedente versione erano previste 4 rate da versarsi secondo le modalità di seguito elencate: la prime due rate dovranno essere pari ad un terzo mentre la terza e la quarta saranno pari ad un sesto delle somme dovute; la terza rata non potrà essere versata oltre il 15 dicembre 2017 mentre la quarta rata entro il 15 marzo 2018.

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