La decisione del Governo è motivata dalla considerazione che, dare vita ad uno strumento mai collaudato prima e studiato per affrontare, in linea di principio, solo crisi “ordinarie”, potesse essere, in questo momento, inappropriato e anacronistico.
Il rinvio è stato fatto nella singolare misura di un anno e 16 giorni per evitare che, come ha chiarito il Governo, potessero presentarsi concreti problemi applicativi, considerato che con un rinvio di un anno, la data stessa sarebbe caduta a metà del mese di agosto, periodo in cui gli uffici giudiziari hanno una ridotta operatività anche nelle sezioni specializzate. Si è deciso, perciò, di differire l’entrata in vigore della riforma alla cessazione della cosiddetta sospensione feriale, quando si assiste alla piena ripresa di tutte le attività dei Tribunali.
Il nuovo Codice presenta come tratti salienti e come principali novità da una parte l’introduzione di un diffuso sistema di monitoraggio con strumenti di allerta, interni ed esterni all’impresa, per anticipare e consentire un più tempestivo ed efficace intervento per fronteggiare le situazioni di crisi; dall’altra, nelle situazioni in cui “il fallimento” (nel nuovo Codice definito con il termine di “liquidazione giudiziale”) sia inevitabile, una serie di misure volte a rendere meno traumatico tale evento, promuovendo la cultura del risanamento a discapito di quella dell’eliminazione delle imprese fallite dal mercato.
Va anche segnalato che una parte delle disposizioni del nuovo Codice della crisi, in particolare quelle che modificano alcuni articoli del Codice Civile riguardanti gli assetti organizzativi societari, la responsabilità degli amministratori e la nomina degli organi di controllo, sono già entrate in vigore il 16 marzo 2019.