News

Pegno non possessorio

Ott 20 2016

Autori: Antonello Corrado, Giovanna Canale, Silvia Viceconte

È entrato in vigore il 3 Maggio 2016, giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legge 3 Maggio 2016, n. 59, contenente “disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”, che introduce la nuova forma di garanzia del credito, consistente nel cd. pegno non possessorio.

Tale decreto è stato convertito con legge n. 119 del 30 giugno 2016 e pubblicato in G.U. n. 153 in data 2 luglio 2016.

L’art. 1 del D.L. n. 59/2016 prevede che “Gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti concessi a loro o a terzi, presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell’importo massimo garantito, inerenti all’esercizio dell’impresa”.

Antonello Corrado
Giovanna Canale
Silvia Viceconte

Questa nuova forma di garanzia è finalizzata a coniugare l’esigenza di finanziamento dell’impresa – il debitore che può offrire questa forma di garanzia deve essere un imprenditore iscritto nel registro delle imprese - con l’interesse dei creditori alla realizzazione del loro diritto ed alla certezza dei tempi di soddisfazione del credito.

Il pegno è concesso mediante atto scritto, pubblicato in un apposito registro (il “Registro dei pegni non possessori”), tenuto con modalità informatiche dall’Agenzia delle Entrate. Dal momento dell’iscrizione del pegno in tale apposito registro, esso prende grado ed è opponibile ai terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali.

Caratteristica essenziale ed innovativa del pegno non possessorio, che lo differenzia dalla figura di pegno ordinario, è la mancanza dello “spossessamento”, ossia il bene rimane nella disponibilità dell’imprenditore/debitore, che lo potrà utilizzare ai fini della continuazione della sua attività di impresa. Infatti, ove non sia diversamente disposto nel contratto di pegno, il debitore o il terzo concedente il pegno è autorizzato a trasformare il bene oggetto di pegno (materie prime, componenti, semilavorati), ad alienarlo, nel rispetto della sua destinazione economica, o comunque a disporne in altre forme (permuta, locazione, comodato). In tale ipotesi, il pegno si trasferisce, rispettivamente, al prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che ciò comporti costituzione di una nuova garanzia.

Se il prodotto risultante dalla trasformazione ingloba, anche per unione o commistione più beni appartenenti a diverse categorie merceologiche e oggetto di diversi pegni non possessori, le facoltà previste in caso di escussione del pegno, spettano a ciascun creditore pignoratizio con obbligo da parte sua di restituire al datore della garanzia il valore del bene riferibile alle altre categorie merceologiche.

Per il soddisfacimento del proprio credito, il creditore garantito, previa intimazione notificata, anche direttamente dal creditore a mezzo di posta elettronica certificata, al debitore e all’eventuale terzo concedente il pegno, avrà la possibilità di scegliere tra varie opzioni:

  • vendita, tramite procedure competitive, dei beni oggetto del pegno trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del credito fino a concorrenza della somma garantita e con l’obbligo di restituire l’eccedenza del debitore, diversamente potrà procedere all’escussione o cessione dei crediti oggetto di pegno fino a concorrenza della somma garantita,
  • Locazione del bene oggetto del pegno, imputando i canoni a soddisfacimento del proprio credito fino a concorrenza della somma garantita,
  • appropriazione dei beni oggetto del pegno fino a concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto preveda anticipatamente i criteri e le modalità di valutazione del valore del bene oggetto di pegno e dell’obbligazione garantita.

Il debitore e l’eventuale terzo concedente il pegno hanno diritto di proporre opposizione entro 5 giorni dall’intimazione.

In sede di dichiarazione di fallimento del debitore, il creditore potrà agire scegliendo una delle modalità sopra menzionate solo dopo ed alla mera condizione che il suo credito è stato ammesso al passivo con prelazione, ciò a differenza di quanto avviene nell’ipotesi di pegno ordinario, per il quale il creditore pignoratizio può vendere la cosa oggetto di pegno solo su autorizzazione del giudice delegato, che può, tuttavia, optare anche per mantenere la res nell’ambito della liquidazione fallimentare ad opera del curatore.

La nuova norma contempera due interessi contrapposti: agevola il finanziamento all’impresa e l’attività di impresa stessa, che non si vede sottratti alla funzione industriale beni aziendali e l’esigenza di rendere più snelle le procedure di recupero del credito, incentivando l’erogazione di nuova finanza all’impresa e lo sviluppo del sistema economico.

 

Esperti e lungimiranti, pronti ad andare oltre le barriere e le convenzioni, aperti a sperimentare nuovi ambiti professionali, attenti all'Italia e al mondo.

       

EXP Contacts

  Via di Ripetta, 141
00186 - Roma

 +39 06 6876917

 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Via Fontana, 22
20122 - Milano

+39 02 30573573

 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

1000 5th Street, Suite 200
Miami Beach, FL, 33139

 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.